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Lo scambio di partecipazioni al capitale sociale

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Lo scambio di partecipazioni al capitale sociale

Lo "scambio" di partecipazioni

- come quello che si verifica in sede di liberazione del capitale sociale mediante #conferimento di quote o azioni in altra società - non dà luogo, in concreto, a plusvalenze imponibili tutte le volte in cui si acceda al regime di "realizzo controllato".

L'art. 177 T.U.I.R., infatti, prevede diverse ipotesi in cui è possibile neutralizzare la plusvalenza, attribuendo alle partecipazioni conferite il medesimo valore di quelle ricevute nella società conferitaria: condizione essenziale è che sia integrato o incrementato, grazie al conferimento, il controllo (nella società conferita).

Il regime è accessibile anche al socio conferente persona fisica, nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3.

Pertanto, queste norme sono di particolare interesse quando si intenda procedere a riorganizzazioni societarie, per modulare il rischio d'impresa o rendere più efficiente la gestione aziendale, minimizzando l'impatto fiscale dell'operazione.

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