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Regime utili distribuiti a Srl residente

Scaduto
Regime utili distribuiti a Srl residente

I dividendi percepiti da una società di capitali italiana,

se erogati da una partecipata residente, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 917/1986. I dividendi percepiti dalle società di capitali, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 24,% del 5% quindi l’1,20%.

La tassazione avviene generalmente per cassa, in deroga al principio generale della competenza e i dividendi sono tassati nell’esercizio in cui sono percepiti. Se il dividendo è incassato in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è imputato per competenza, deve essere operata una variazione in diminuzione per l’intero importo; successivamente, nel periodo d’imposta in cui il dividendo è incassato, andrà invece operata una variazione in aumento nel quadro RF per la parte percentuale imponibile.

Faccio un esempio con il gruppo GIARDINO/ATLANTIA dopo che quest’ultima ha acquisito la partecipazione

Utile netti realizzati dalla società GIARDINO SRL € 100.000,00

Nell’anno in cui vengono trasferiti al GRUPPO ATLANTIA ( principio di cassa) gli stessi subiscono la seguente tassazione:

100.000,00 * 95% ( esenzione) reddito imponibile 5.000,00 su cui si calcola il 24% ossia € 1.200 di imposte dirette.

In altri termini gli utili vengono tassati alla aliquota del 1.20% ( il 5% del 24%)

CASO GARDENIA

Per la società GRUPPO ATLANTIA affinchè possa usufruire del regime agevolato di tassazione degli utili netti conseguiti dalla GARDENIA è necessario che possieda il capitale di quest’ultima.

E’ possibile che invece di far acquistare dal GRUPPO ATLANTIA le quote di proprietà dei soci al controvalore di € 2.000.000,00 possiamo anche procedere con il conferimento delle suddette quote nella srl.

E’ un cosa fattibile, al limite ne parliamo martedì per le modalità procedurali, se strutturata ad hoc non vi è plusvalenza, va a tassa fissa e non necessità della transazione finanziaria.

Riporto quanto previsto a tal proposito dalla normativa attuale:

“Il conferimento di beni è, sulla base di quanto stabilisce l’art. 9 del Tuir, un’operazione in linea generale realizzativa: non sfugge a questa regola il conferimento di partecipazioni.

Per determinare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, il soggetto che effettua il conferimento delle partecipazioni dovrà confrontare il valore normale delle azioni o quote ricevute per effetto dell’operazione con quello fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

Il comma 2 dell’art. 177 del Tuir contempla però una particolare modalità di tassazione delle plusvalenze derivanti dallo scambio di partecipazioni realizzato attraverso un’operazione di conferimento.

La disposizione stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante le quali la società conferitaria acquisisce il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile, della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, ovvero ne incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.

La norma condiziona la particolare modalità impositiva alla circostanza che, con l’acquisizione delle partecipazioni oggetto di conferimento, la società conferitaria acquisisca il controllo nell’altra società.

La nozione di controllo cui fa riferimento la disposizione è rappresentata esclusivamente dal controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile, che prevede che è considerata controllata una società in cui un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Non rilevano, quindi, il controllo di fatto e quello contrattuale previsti dai numeri 2) e 3) del comma 1 dell’art. 2359.

Veniamo alla definizione dell’ambito soggettivo.

La società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento devono essere necessariamente società di capitali, attesa la necessità di acquisirne il controllo di diritto: il requisito stabilito dalla norma esclude di conseguenza le società di persone, non essendo queste provviste di un organo assembleare in relazione al quale poter stabilire una maggioranza di diritti di voto.

Per la dottrina prevalente le società di persone (così come naturalmente quelle di capitali) possono invece rivestire il ruolo di società conferitarie.

Per quanto riguarda invece la figura del conferente, non solo gli imprenditori ma anche le persone fisiche che detengono le partecipazioni al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa sono interessate dall’applicazione di questa particolare modalità impositiva.

Come chiarito dalla circolare n. 33/E/2010, che ha modificato l’orientamento precedentemente espresso dall’Agenzia con la risoluzione n. 57/E/2007, la disciplina dell’art. 177 comma 2 del Tuir non attribuisce alcuna rilevanza ad eventuali rapporti sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria: l’operazione si presta quindi ad essere utilizzata anche nell’ambito della riorganizzazione dei gruppi societari e familiari.

Dal punto di vista della definizione del meccanismo impositivo, è bene sottolineare come non ci troviamo di fronte ad un’operazione fiscalmente neutra, come è invece per il conferimento d’azienda disciplinato dall’art. 176 del Tuir, ma piuttosto ad un conferimento che si definisce a realizzo controllato.

Le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento sono infatti valutate, per stabilire l’effetto reddituale per il conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso: il valore di realizzo da considerare in capo al conferente è quindi pari all’incremento di patrimonio della conferitaria derivante dall’aumento di capitale deliberato a seguito del conferimento e dell’eventuale sovrapprezzo.

Nel caso in cui l’aumento di patrimonio netto sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, non vi è alcuna plusvalenza da assoggettare ad imposizione.

Analizziamo al riguardo un esempio numerico.

Ipotizziamo che vi sia una persona fisica che detiene il 70% del capitale sociale di una società per azioni: il valore fiscale della partecipazione è pari a 2 milioni di euro, mentre il valore normale ammonta a 5 milioni di euro.

La partecipazione in questione viene conferita in una holding, che iscrive le azioni ricevute a 2 milioni di euro e incrementa dello stesso ammontare il patrimonio contabile.

Nel caso di specie, sulla base dell’applicazione dell’art. 177 comma 2 del Tuir, non emerge alcuna plusvalenza da assoggettare ad imposizione.

Qualora invece la holding avesse iscritto le azioni ricevute ad un valore maggiore rispetto a quello fiscalmente riconosciuto in partenza in capo al conferente, questi avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione una plusvalenza pari alla differenza fra i due importi.

L’emersione di materia imponibile dipende quindi unicamente dal comportamento contabile tenuto dalla società conferitaria: di qui appunto la definizione di regime di realizzo controllato. “

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